L’usufrutto legale

da | Set 28, 2020

L’usufrutto legale è previsto dall’art. 324 del codice civile, ed è il diritto spettante ai genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, di utilizzare e fruire dei beni del minore, fino a che il minore medesimo non abbia compiuto la maggiore età. Che funzione ha l’usufrutto legale? La funzione dell’usufrutto legale è strettamente legata alla protezione degli […]

L’usufrutto legale è previsto dall’art. 324 del codice civile, ed è il diritto spettante ai genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, di utilizzare e fruire dei beni del minore, fino a che il minore medesimo non abbia compiuto la maggiore età.

usufrutto legale

Che funzione ha l’usufrutto legale?

La funzione dell’usufrutto legale è strettamente legata alla protezione degli interessi della famiglia, ancor prima del minore, infatti, i frutti percepiti dovranno essere utilizzati in funzione di un più generale interesse della famiglia: tale concezione è da ravvisarsi nel dovere di solidarietà tra consanguinei, riscontrabile anche nell’art. 315 – bis c.c., secondo cui anche il figlio che conviva con la famiglia, deve contribuire al sostentamento della stessa.

Il minore ha capacità di agire?

La capacità di agire, e quindi, l’idoneità di un soggetto a compiere atti giuridici, si acquisisce con il compimento del diciottesimo anno di età, e, pertanto, prima di tale evento, il minore non può validamente compiere un atto dispositivo del proprio patrimonio, in quanto ritenuto dall’ordinamento non ancora “maturo” per comprendere la portata di tali atti giuridici. Pertanto, tali atti verranno compiuti in nome e per conto del minore dai genitori che ne esercitano la responsabilità genitoriale, debitamente autorizzati dal Tribunale competente.

Che differenza c’è con l’usufrutto ordinario?

In primo luogo, la differenza consiste nell’ampiezza dei poteri connessi al diritto, in quanto i genitori, usufruttuari legali, devono amministrare i beni, e i frutti ritratti devono essere utilizzati per i bisogni del nucleo familiare. Inoltre, tra le facoltà connesse all’usufrutto legale, vi è la facoltà di modificarne la destinazione, facoltà non ammessa per quanto riguarda l’usufrutto ordinario, e infine mentre l’usufrutto ordinario “segue” il bene, e la sue vicende sono insensibili a quelle della nuda proprietà, l’usufrutto legale è legato alla proprietà del minore, e, pertanto esiste fin tanto che il minore è proprietario. Il minore, comunque, debitamente rappresentato, e autorizzato dal Tribunale, può sempre cedere sia l’intera proprietà, sia la sola nuda proprietà degli immobili di cui è proprietario.

I genitori possono cedere l’usufrutto legale?

No, non è possibile, e, per come detto, solo il Tribunale può eventualmente autorizzare i genitori a cedere, in nome e per conto del minore la proprietà dell’immobile, o l’usufrutto “ordinario”.

Ho molti debiti, e sono usufruttuario legale di un bene di mio figlio, i miei creditori possono ipotecare tale bene?

No, i creditori personali del genitore, possono solo aggredire i frutti, come ad esempio i canoni di locazione incassati dai genitori, e solo se i debiti sono contratti per scopi inerenti i bisogni della famiglia. I creditori personali del genitore, inoltre, non possono ipotecare il bene di proprietà del minore, proprio perché i genitori non ne sono proprietari, ma solo “gestori”. Pertanto, qualora uno dei genitori avesse problematiche finanziarie, derivanti da un’attività in proprio, i frutti dei beni del minore, non sono aggredibili.

I frutti non utilizzati da parte del genitore vanno restituiti al figlio al compimento della maggiore età?

In linea generale no, i frutti non utilizzati da parte dei genitori, continuano ad essere patrimonio dei medesimi genitori, pur non perdendo il “vincolo di destinazione” impresso per Legge dalla natura dal bene da cui derivano. In un unico caso i genitori, o il genitore superstite, sono tenuti alla restituzione di tali frutti, ovvero quando essi contraggano un nuovo matrimonio. Lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, infatti, fa venire meno il preminente bisogno della famiglia, e tali frutti, non consumati, verranno restituiti al figlio, ormai divenuto maggiorenne, il quale li potrà destinare e utilizzare a proprio piacimento.

L’usufrutto legale spetta anche sui beni del minore adottato?

Pur in caso di adozione “legittimante”, i genitori non hanno sui beni del minore l’usufrutto legale, e, pur ritraendo i frutti dei beni, sono tenuti a utilizzarli esclusivamente per la cura del minore e non in generale nell’interesse della famiglia. Tale disciplina, sancita dall’art. 48 co. 3 della L. 184/1983, è quindi più restrittiva rispetto a quella del codice civile, che prevede il reimpiego delle somme nell’interesse del nucleo familiare, e ciò in funzione di maggior tutela del patrimonio del minore adottato.

Quali poteri hanno i genitori in caso di usufrutto legale?

I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, quali usufruttuari legali, possono compiere atti in nome e per conto del minore, purché debitamente autorizzati. Differentemente da chi è usufruttuario, i genitori usufruttuari legali, se ravvisano l’interesse del minore, possono persino cambiare la destinazione del bene, circostanza che distingue nettamente la figura dell’usufruttuario ordinario, a cui è precluso qualsiasi cambio di destinazione e funzionalità del bene stesso.

L’usufrutto legale si estende a tutti i beni del minore?

Detto usufrutto, pur trovando fonte nella Legge, non si estende a tutte le proprietà del minore, ma solo ai beni corporali, ovvero ai beni che possano essere oggetto di possesso. Non rientrano, quindi, nel perimetro gestorio dell’usufrutto legale i diritti di credito, e oltre a questi, i beni indicati nel terzo comma dell’art. 324 c.c., ovvero quelli acquistati con i proventi dell’attività lavorativa del minore, i beni ricevuti in dono per intraprendere una professione (si pensi a un legato testamentario avente a oggetto un ufficio), o i beni per i quali il donante abbia effettuato la donazione con l’espressa esclusione dell’usufrutto legale dei genitori.

Cosa accade se il patrimonio del minore è male amministrato?

Nell’amministrazione dei beni del minore, i genitori sono sottoposti alla vigilanza del Tribunale, il che implica che non possono compiere atti di amministrazione se non previa autorizzazione del Tribunale stesso, e, qualora compiano atti di amministrazione in pregiudizio delle ragione del minore, possono essere privati sia dell’amministrazione dei beni, sia, nei casi più gravi dello stesso usufrutto legale. Qualora entrambi vengano rimossi dall’amministrazione, il minore non potrà gestire i beni di proprietà in proprio, in quanto incapace d’agire, e il Tribunale nominerà ai sensi dell’art. 334 c.c. un curatore, che, fino alla maggiore età del minore, avrà l’obbligo di amministrare i beni nell’interesse del minore stesso.

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2 Commenti

  1. Marco Milani

    Nel caso che, come genitore ,costituisca una donazione indiretta di un appartamento a favore di mio figlio minore , riservandomi per contratto l’usufrutto . Quando mio figlio raggiunge la maggiore età l’usufrutto costituito per contratto (ordinario ) cessa come l’usufrutto legale?

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      Se nel contratto l’usufrutto è a termine, si. È necessario prevederlo nel titolo.
      F.N.

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