La vendita di beni ereditari e la competenza notarile

da | Ago 11, 2020

All’interno del novero degli atti notarili richiesti al Notaio rientra certamente la vendita dei beni ereditari, per cui, ogniqualvolta l’eredità sia stata accettata con beneficio di inventario, il Notaio è legittimato a presentare, su richiesta della parte interessata, il ricorso di volontaria giurisdizione volto a ottenere l’autorizzazione alla vendita dei beni stessi. Il Notaio è […]

All’interno del novero degli atti notarili richiesti al Notaio rientra certamente la vendita dei beni ereditari, per cui, ogniqualvolta l’eredità sia stata accettata con beneficio di inventario, il Notaio è legittimato a presentare, su richiesta della parte interessata, il ricorso di volontaria giurisdizione volto a ottenere l’autorizzazione alla vendita dei beni stessi.

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Il Notaio è obbligato a presentare il ricorso?

No. L’attività svolta dal Notaio in questo caso è un’attività connessa al profilo privatistico della sua funzione e quindi alla figura di libero professionista ancorché pubblico ufficiale. La competenza in ordine al ricorso di volontaria giurisdizione è infatti concorrente con quella dell’avvocato, e, anche la stessa parte può presentarlo in proprio, nei casi previsti dalla Legge. Tuttavia, qualora il Notaio sia incaricato di procedere a questo adempimento preliminare, trattandosi di attività pur connessa anche se non obbligatoria, è dovuto il relativo compenso previsto dalla Legge.

Ogni Notaio è competente per la presentazione relativa a qualsiasi atto di vendita di beni ereditari?

No. Il Notaio è competente alla presentazione dei ricorsi in tema di volontaria giurisdizione solo con riferimento ai ricorsi connessi in modo immediato e diretto agli atti da lui stipulandi. Pertanto il Notaio avrà competenza solo qualora sia stato incarico di procedere anche alla stipula di un atto per il quale è necessaria l’autorizzazione giudiziale alla vendita, e quindi, trattandosi di vendita di beni immobili o mobili oggetto di eredità accettata con beneficio di inventario ai sensi di Legge. Non sarà – quindi – competente, alla presentazione del ricorso afferente un atto notarile da stipularsi presso altro Notaio, pur tuttavia il Pubblico Ufficiale incaricato della stipula è competente a presentare ricorsi presso qualunque autorità giudiziaria, senza che ciò di per sé violi il principio di territorialità connesso alla competenza notarile, che a oggi è, salvo rare eccezioni, connesso al territorio regionale.

Cosa succede se un bene viene alienato senza autorizzazione giudiziale?

Qualora un bene venga alienato in assenza di autorizzazione, l’erede decadrà dal beneficio di inventario, ai sensi dell’art. 493 c.c., e così anche se sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione Giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dagli artt. 747 e 748 c.p.c.

L’autorizzazione a vendere beni ereditari è sempre necessaria?

No, l’autorizzazione non è sempre necessaria, e in particolare non va chiesta quando l’erede è pienamente capace di agire ed è intenzionato a decadere dal beneficio di inventario, e ciò accade quando non voglia continuare a far propri gli effetti tipici del beneficio, qual’è, ad esempio, la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede. Non è altresì necessaria l’autorizzazione giudiziale quando l’erede compia un atto di ordinaria amministrazione (ovvero un atto non dispositivo dei beni ereditari). Tale atto, se compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie può dar luogo, al limite, a responsabilità dell’erede beneficiato, ai sensi dell’art. 491, ma non alla decadenza dal beneficio: l’erede, infatti, ha l’onere di buona amministrazione dell’asse ereditario e risponderà comunque solo nei casi di colpa grave. Tale responsabilità determina il solo obbligo di risarcire il danno provocato ai creditori ereditari.

Quali sono gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessaria l’autorizzazione giudiziale alla vendita?

Gli atti di straordinaria amministrazione sono individuati sulla base del c.d. “criterio normativo” e, quindi, sono da ricomprendere all’interno di tale categoria gli atti per i quali l’ordinamento richiede l’autorizzazione giudiziale: si farà riferimento quindi agli articoli 320, 374 e 375 c.c.. Ugualmente sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione tutti quegli atti che producono effetti analoghi a quelli indicati da questi articoli. Criterio residuale per individuare la straordinarietà dell’atto, e quindi per capire quando occorra l’autorizzazione giudiziale, è la natura dell’atto in relazione agli effetti prodotti: pertanto sarà necessaria l’autorizzazione giudiziale quando l’atto da compiere incide sul capitale e, pertanto, modifica la consistenza patrimoniale del soggetto che lo deve compiere.

Come si fa a individuare il giudice competente al rilascio dell’autorizzazione?

Naturalmente sarà il Notaio a individuare il giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione. Ad ogni modo, il criterio discretivo, risiede nella natura ereditaria, o meno, del bene da cedere. Infatti, la competenza spetterà al giudice delle successioni ex art. 747 c.p.c. allorquando la fase ereditaria non sia ancora conclusa, mentre invece, la competenza ad autorizzare la vendita spetterà al giudice degli incapaci, sulla base delle singole disposizioni, qualora la fase ereditaria sia conclusa, e il bene definitivamente acquisito al patrimonio dell’erede.

Quando è da intendersi conclusa la fase ereditaria e quindi i beni definitivamente acquisiti al patrimonio dell’erede?

Per quanto concerne i beni mobili, essi si intendono definitivamente acquisiti al patrimonio dell’erede trascorsi cinque anni dall’accettazione beneficiata, e, pertanto, decorso tale termine non sarà necessaria alcuna autorizzazione alla vendita. Relativamente ai beni immobili, se i creditori vengono liquidati per tramite della liquidazione concorsuale, essi si intendono definitivamente acquisiti al patrimonio dell’erede decorsi tre anni dal momento in cui lo stato di graduazione dell’eredità beneficiata è divenuto definitivo, mentre nel caso di liquidazione c.d. “alla spicciolata”, i beni rimangono ereditari, e come tali abbisognano di autorizzazione per la vendita, fino al decorso del termine di dieci anni dall’apertura della successione.

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2 Commenti

  1. amato riccardo

    nel 2012 ho acquistato un appartameno di propieta di madre e figlio 3\4 madre 1\4 figlio ‘,intestando l’assegno alla madre ,ora il figlio deceduta la madre vuole i soldi di competenza da me , perche dice la madre,non gli ha da nulla

    Rispondi
    • Fabrizio Noto

      La pretesa è di certo infondata. Nell’atto notarile vi sarà sicuramente la quietanza del pagamento. Al limite richieda un finale parere al collega rogante, ma pare una richiesta destituita di ogni fondamento.
      F.N.

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