Le società fiduciarie

da | Apr 13, 2022

Le società fiduciarie si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, per amministrarli e gestirli secondo le indicazioni del soggetto fiduciante.

Con il negozio fiduciario un soggetto – fiduciante – trasferisce un diritto o uno o più beni a un altro soggetto – fiduciario – il quale ha l’incarico di amministrarlo con riservatezza, trasparenza e professionalità; nel nostro ordinamento il negozio fiduciario è realizzabile tramite le c.d. società fiduciarie istituite dalla L.1966/1939.

Cos’è una società fiduciaria?

Le società fiduciarie si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, per amministrarli e gestirli secondo le indicazioni del soggetto fiduciante. Oltre all’assunzione di beni per conto di terzi, le società fiduciarie possono organizzare aziende e rappresentare i portatori di azioni e obbligazioni.
Dopo l’introduzione del Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria, con questo tipo sociale, non è più possibile raccogliere risparmio fra il pubblico, svolgere attività di consulenza finanziaria e attività di revisore legale dei conti poiché dette attività sono state riservate ad altri operatori qualificati.
Le società fiduciarie possono costituirsi sia in forma di società azionaria sia in forma di società a responsabilità limitata rispettando il minimo del capitale sociale previsto per tali forme sociali.

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Società fiduciaria: convenienza e opportunità

Avvalersi di una società fiduciaria, fin dalla costituzione di una società, garantisce un’assoluta riservatezza dell’effettivo titolare della quota di partecipazione sociale, il quale non viene indicato in alcun modo nella visura camerale della società. In questo modo una persona può iniziare un progetto imprenditoriale mantenendo celata la sua identità per un periodo di tempo determinato o indeterminato.
Il patto di riservatezza tra fiduciante e fiduciario subisce delle deroghe in campo di accertamento fiscale ove la legge attribuisce il potere all’Amministrazione Finanziaria di ottenere le necessarie informazioni nei confronti di un contribuente sottoposto a una procedura di accertamento.
La società fiduciaria, inoltre, si occupa di tutte le questioni amministrative: conserva documenti, redige il rendiconto delle partecipazioni che detiene, vota in assemblea dei soci secondo le indicazioni del fiduciante.

Come diventare società fiduciaria

La società fiduciaria viene costituita, generalmente, nella forma di società di capitali e, per poter operare, è necessario sia dotata dell’autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico e del parere favorevole del Ministero di Grazia e Giustizia, provvedimenti rilasciati solo dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dal DM 16 gennaio 1995.
In particolare:

  • va presentata una domanda al MISE;
  • unitamente alla domanda deve essere presentata una copia dell’atto costitutivo in bollo nonché il certificato attestante l’iscrizione della società nel registro imprese;
  • nella denominazione è possibile far espresso riferimento all’appellativo “fiduciaria”;
  • l’oggetto sociale deve prevedere un esplicito riferimento alle attività di cui alla L. 1966/1939 e, sempre dall’oggetto sociale, deve evincersi che la società non possa operare in riferimento a operazioni per le quali si trova in conflitto di interessi.

Qual è la natura del patrimonio gestito dalla società fiduciaria per conto dei fiducianti?

Il patrimonio gestito da una società fiduciaria per conto dei soggetti fiducianti costituisce un c.d. patrimonio separato che non può essere aggredito dai creditori particolari della società fiduciaria stessa. Per questa ragione, l’intestazione di beni a mezzo di una società fiduciaria può risultare un’operazione adeguata per tutelare il proprio patrimonio mobiliare o immobiliare.

Figure affini alla società fiduciaria

Le figure affini all’intestazione di beni a società fiduciaria sono fattispecie giuridiche che danno luogo a intestazioni di propri beni a terzi. A titolo esemplificativo:

  • l’intestazione di un proprio bene a una persona di fiducia (c.d. fiducia cum amico). In forza di tale patto, il fiduciario assume nei confronti del fiduciante un obbligo di ritrasferirgli il bene a lui intestato fiduciariamente. Tale patto, benché ammissibile, comporta rischi elevati in quanto la legge non prevede la separazione del patrimonio a tutela del fiduciante. Conseguentemente il bene si trova esposto ai creditori del fiduciario;
  • l’intestazione di un proprio bene a un creditore a garanzia del credito (c.d. fiducia cum creditore). La legittimità di tale patto è dubbia in quanto può incappare nel c.d. divieto di patto commissorio;
  • la costituzione di una società holding e immobiliare. Una persona fisica, a tutela del proprio patrimonio, potrebbe costituire una società che detiene le sue partecipazioni di altre società e propri immobili. Anche questa soluzione non è priva di rischi in quanto la quota di partecipazione al capitale sociale della holding, da parte della persona fisica, è pignorabile.

Profili fiscali della società fiduciaria

L’intestazione di beni a una società fiduciaria non gode di particolari agevolazioni, pertanto, i trasferimenti fiduciari scontano le imposte ordinarie, salvo precisare che secondo il Consiglio Nazionale del Notariato il trasferimento di fiduciario di beni immobili sconta le imposte fisse.

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