Start up innovative

da | Mag 11, 2021

Cosa si intende con l’espressione start up innovativa? Il legislatore ha introdotto – nell’ordinamento giuridico vigente – una pluralità di disposizioni al fine di incentivare la nascita di imprese improntate allo svolgimento di attività tecnologicamente innovative. Le start up innovative rappresentano un nuovo tipo sociale? La normativa in materia di start up non costituisce una […]

Cosa si intende con l’espressione start up innovativa?

Il legislatore ha introdotto – nell’ordinamento giuridico vigente – una pluralità di disposizioni al fine di incentivare la nascita di imprese improntate allo svolgimento di attività tecnologicamente innovative.

Start up innovative

Le start up innovative rappresentano un nuovo tipo sociale?

La normativa in materia di start up non costituisce una nuova forma sociale e va a offrire una serie di esenzioni rispetto alla legge ordinaria al fine di ottenere un abbattimento dei costi dell’esercizio di impresa (in modo particolare i costi del lavoro) per un determinato periodo di tempo dalla costituzione della società. Sono ammesse a questo tipo di esenzioni le società di capitali (comprese le cooperative) e, quindi, rimangono al di fuori del perimetro della disciplina le società di persone. Nella prassi, la generalità della start up viene costituita in forma di società a responsabilità limitata ma ciò non toglie che siano ammesse anche le società a responsabilità limitata in forma semplificata.

Discorso a parte meritano invece le startup innovative a vocazione sociale (S.I.A.V.S.), società costituite sotto forma di startup innovative, che svolgono le loro attività esclusivamente in alcuni specifici campi.

Quali sono i requisiti necessari per godere delle esenzioni?

Le società di capitali possono godere della disciplina delle start up innovative e delle relative agevolazioni purché abbiano i seguenti requisiti:

  • le partecipazioni non devono essere quotate in un mercato regolamentato;
  • non siano costituite da più di sessanta mesi;
  • hanno sede in Italia ovvero siano società europee con una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività il totale del valore di produzione non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
  • devono avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non devono essere state costituite in seguito a una fusione o scissione ovvero a seguito di una cessione di azienda o ramo d’azienda.

Inoltre, devono avere almeno un altro dei seguenti requisiti:

  • le spese in ricerca o sviluppo devono essere almeno pari al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della società;
  • almeno un terzo della forza lavoro deve possedere un titolo di dottorato di ricerca ovvero i lavoratori devono essere laureati che abbiano svolto almeno 3 anni di attività di ricerca certificati presso enti pubblico o privati, italiani o esteri o, ancora, almeno i 2/3 del personale devono possedere la laurea magistrale;
  • siano titolari o depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale.

Le deroghe al diritto societario

Le start up innovative godono di diverse deroghe del diritto societario:

  • il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dalla legge è posticipato al secondo esercizio successivo;
  • nel caso di perdita che intacchi il minimo legale previsto per il tipo sociale, l’assemblea convocata senza indugio dall’organo amministrativo, può rinviare la decisione di ricapitalizzazione alla chiusura dell’esercizio successivo e fino a questo esercizio non opera la causa di scioglimento della società per perdita del capitale sociale;
  • le società a responsabilità limitata possono creare categorie di quote forniti di diritti diversi in deroga alla disciplina ordinaria;
  • le società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portarli per la raccolta di capitali;
  • le società a responsabilità limitata possono acquistare quote proprie, in deroga all’art. 2474 c.c., purché l’acquisto sia finalizzato all’attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote ai dipendenti ovvero a collaboratori o, ancora, a componenti dell’organo amministrativo;
  • le società a responsabilità limitata possono emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi (escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci) da attribuire a soci o terzi che apportano opere o servizi

Per creare una start up innovativa serve un notaio?

La costituzione di una start up avviene con atto pubblico notarile, il quale deve essere iscritto nel Registro Imprese competente entro dieci giorni. L’iscrizione nel Registro Imprese competente avviene in una sezione speciale a seguito della compilazione di una domanda firmata digitalmente dal rappresentante legale della società e dal notaio.

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Iscriviti alla newsletter

Privacy

3 + 8 =