La tutela dei creditori ereditari

da | Ott 6, 2020

La tutela dei creditori ereditari: cosa cambia tra l’accettazione con beneficio d’inventario e la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede? L’accettazione con beneficio di inventario Ai sensi dell’articolo 490, c.c., è una dichiarazione resa – tramite atto pubblico – a mezzo della quale l’erede dichiara di accettare l’eredità con beneficio in modo da […]

La tutela dei creditori ereditari: cosa cambia tra l’accettazione con beneficio d’inventario e la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede?

creditori ereditari

L’accettazione con beneficio di inventario

Ai sensi dell’articolo 490, c.c., è una dichiarazione resa – tramite atto pubblico – a mezzo della quale l’erede dichiara di accettare l’eredità con beneficio in modo da evitare la confusione del suo patrimonio con quello del de cuius; se non optasse per tale scelta, l’accettazione pura e semplice, comporterebbe la confusione del patrimonio dell’erede con quello del defunto, ottenendo così un singolo e unico patrimonio.
 La confusione dei patrimoni non è sempre la scelta migliore, ecco perché, qualora nel patrimonio del de cuius le passività superino le attività, l’erede sarà comunque tenuto a onorarle. In virtù di questa – non così remota – eventualità, risulta conveniente effettuare l’accettazione con beneficio di inventario in modo da non dover rispondere, con il proprio patrimonio, per i debiti che erano del defunto.


Quali sono i soggetti che devono accettare obbligatoriamente con beneficio d’inventario?

In alcuni casi determinate dalla legge, l’accettazione beneficiata non è una facoltà, bensì un obbligo: in particolare, quando si ha a che fare con:

  1. i minori o gli interdetti (Art. 471, c.c.);
  2. i minori emancipati o gli inabilitati (Art. 472, c.c.);
  3. le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti a eccezione delle società commerciali (Art. 473, c.c.).

In tutti gli altri casi, non rientranti nelle 3 ipotesi di cui sopra, l’accettazione beneficiata è facoltativa.

Le conseguenze di un’accettazione beneficiata

L’erede conserva – verso l’eredità – tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli estinti per effetto della morte; in questo modo l’erede soddisferà tutti i crediti che vantava nei confronti del de cuius, ma non sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti facendo così ricadere tutte le passività – che in potenza potrebbero gravare sull’eredità – solo sull’attivo dell’asse, senza andare a intaccare il suo personale patrimonio.
 Così facendo, i creditori dell’eredità, nonché i legatari, saranno preferiti rispetto ai creditori personali dell’erede, poiché avranno modo di soddisfarsi per primi sul patrimonio ereditario.

I termini

L’erede che accetta l’eredità con beneficio di inventario può trovarsi o meno nel possesso dei beni ereditari, in tal caso:

  • se l’erede è nel possesso dei beni ereditari, è chiamato a inventariare i beni entro 3 mesi dal giorno dell’apertura della successione ovvero della notizia della devoluta eredità. 
Se non procede con l’inventario entro il termine di cui sopra, si considera “erede puro e semplice” perdendo così tutti i benefici che un’accettazione beneficiata comporta. Si giunge alla medesima situazione qualora, una volta compiuto l’inventario, entro quaranta giorni dal compimento dello stesso, l’erede non dichiara se accetta o rinuncia all’eredità;
  • se l’erede non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione con beneficio fino al momento in cui tale diritto non si prescrive.

L’inventario consiste in una mera operazione contabile, necessaria per definire il quantum dell’attivo e del passivo ereditario; una volta determinato si procede a soddisfare i creditori del de cuius e i legatari e, per tutto quanto non soddisfatto, l’erede non sarà responsabile, mentre i creditori potranno ancora agire in regresso contro i legatari per le somme loro ancora dovute.

In definitiva, tramite l’accettazione succitata, l’erede eviterà le conseguenze di un’eredità ricca di debiti, che lo costringerebbero a onorarli utilizzando anche il suo patrimonio personale a seguito di confusione patrimoniale. 
Ciò potrebbe accadere per il caso in cui il patrimonio dell’erede sia in positivo, mentre quello del de cuius in negativo: ma potrebbe anche verificarsi l’opposto. Qualora si verificasse una situazione di questo tipo (di un erede con molti debiti), si creerebbero non pochi danni alle pretese creditorie dei creditori dell’eredità nonché dei legatari del de cuius in quanto, a seguito della mancata accettazione con beneficio, i creditori dell’eredità concorreranno con i creditori personali dell’erede. 
Dal momento che nessuna norma può obbligare l’erede ad accettare con beneficio d’inventario, l’unica strada a disposizione dei creditori e dei legatari dell’eredità sarà la richiesta di separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede, evitando così la confusione patrimoniale.

La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede

I creditori e i legatari del de cuius acquistano un titolo di preferenza sui beni di quest’ultimo rispetto ai creditori personali dell’erede. È chiaro che questo tipo di separazione produce effetti diversi da quanto riportato poco prima: lo scopo è preferire il creditore separatista rispetto ai creditori personali dell’erede. Detta separazione permette ai creditori e ai legatari – che l’hanno esercitata – di soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede, cosa che sarebbe stata impossibile se vi fosse stata la confusione dei patrimoni.

La ratio dell’istituto trova il suo fondamento nel generale diritto di garanzia che la legge collega al credito: l’interesse dei creditori del de cuius non può essere pregiudicato dalla morte del suo debitore, che dava sufficiente fiducia di solvibilità, tanto da non far pretendere garanzia specifica sui suoi beni. Anche l’Art. 512, c.c., inoltre, afferma che la separazione assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l’hanno esercitata, a preferenza dei creditori personali dell’erede.

Il beneficio che si può trarre dalla separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede, giova direttamente ai creditori ereditari e ai legatari, sicché opera anche nel caso in cui l’accettante con il beneficio vi rinunzi (art. 490) o ne decada (art. 505). Ed è proprio per questo motivo che può esservi interesse a fare la separazione dei beni anche nel caso in cui l’erede abbia accettato con beneficio di inventario (art. 490, 2° comma, n. 3).

In conclusione, l’accettazione beneficiata tutela l’erede dall’eredità passiva, mentre la separazione dei beni tutela i creditori dell’eredità dal passivo dell’erede; sono due strumenti che hanno funzioni analoghe in situazioni diametralmente opposte.

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