La clausola di bring along prevede a favore di un terzo acquirente il diritto (non l’obbligo) di portare con sé la quota di minoranza al momento dell’acquisto della quota di maggioranza a parità di condizioni.
Qual è la differenza rispetto alla clausola di drag along?
Bring e drag along sono clausole che entrambe danno luogo a un obbligo di co-vendita a carico dei soci di minoranza e tra esse sono molto simili. La differenza tra le due clausole è rappresentata da chi detiene il potere di trascinare i soci di minoranza. Nella clausola drag along il potere spetta al socio di maggioranza, mentre nella bring along il potere spetta al terzo acquirente. La situazione del socio di minoranza, quindi, non cambia in quanto è sempre soggetto a un obbligo che può comportare lo scioglimento del suo rapporto sociale.
Quali sono in concreto gli effetti della clausola di bring along?
Gli effetti della clausola in oggetto si manifestano nei confronti di tre soggetti e precisamente:
- il socio di maggioranza che decide di vendere la sua partecipazione ha la facoltà di offrire al terzo anche la partecipazione di minoranza;
- sul socio di minoranza, in modo identico alla clausola di drag along, grava il potenziale obbligo di vendere la sua quota sociale allo stesso terzo a cui vende il socio di maggioranza e alle stesse condizioni sempre che il terzo esprima tale volontà;
- il terzo cessionario ha il vantaggio di poter acquistare il controllo totale della società sulla base di una sua insindacabile scelta, una volta che ha raggiunto l’accordo con il socio di maggioranza per l’acquisto della sua quota sociale.
Quali sono gli scopi attuabili con la clausola di bring along?
Gli interessi sottostanti a una clausola di bring along sono eterogenei essendo tre i soggetti coinvolti: 1) socio di maggioranza; 2) socio di minoranza; 3) terzo acquirente.
Il socio di maggioranza ha la possibilità di offrire al terzo cessionario anche le partecipazioni dei soci di minoranza; spetterà al terzo la decisione se acquistare o meno l’interno capitale sociale. Il socio di minoranza subisce la decisione del terzo di acquistare la sua quota ma, come per la drag along, non è detto che tale circostanza sia ad esso pregiudizievole. Il socio di minoranza, infatti, potrebbe trarre vantaggio dall’operazione speculando sul valore della sua partecipazione, che sarebbe valutata alla pari di quella del socio di maggioranza.
È necessaria l’unanimità per introdurre tale clausola nello statuto sociale?
La clausola bring along, come la drag along ma diversamente dalla tag along, non è assimilabile a una mera clausola che limita la circolazione delle partecipazioni sociali, ma implica un meccanismo ben più gravoso che determina a carico del socio di minoranza uno stato di soggezione, senza termine alcuno, al potere della maggioranza volto alla cessione del rapporto sociale. Per questo motivo la dottrina maggioritaria e la Giurisprudenza, che si è occupata dall’argomento, ritengono che tale clausola debba essere introdotta all’unanimità e in particolare con il consenso di quei soci di minoranza che potrebbero, potenzialmente, subire gli effetti della clausola di bring along.
NOTE
* Norme di riferimento:
— artt. 2355-bis, 2437, comma 2, lett. b), 2469 del codice civile
* Giurisprudenza:
— Tribunale di Milano, 24 marzo 2011
* Altri provvedimenti:
– massime del triveneto: I.I.25;
– massime di Milano: 88.
Esempio redazionale di una clausola di bring along per una Srl:
“Qualora il socio di maggioranza intenda vendere a terzi estranei alla compagine sociale con un unico atto la partecipazione sociale che rappresenta almeno il sessanta per cento del capitale sociale, al terzo acquirente spetta il diritto di acquistare alle medesime condizioni anche le restanti partecipazioni delle quali sono titolari i soci di minoranza.
Nel caso in cui il terzo intenda avvalersi dell’esercizio di tale diritto di trascinamento, dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero con mezzi ad essa equiparabili, al socio di minoranza le modalità del trasferimento ed il prezzo offerto per l’acquisto delle partecipazioni di maggioranza e minoranza alle medesime condizioni, salvo il limite di cui infra.
Il socio di minoranza dovrà porre in essere i comportamenti necessari per consentire il perfezionamento dell’unitario atto di cessione.
Le partecipazioni dei soci di minoranza non potranno essere vendute ad un prezzo inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2473 del codice civile”.
Davvero complimenti per la chiarezza e la sinteticità di tutte le vostre spiegazioni!
Volevo solo segnalare un piccolo refuso in questo contributo: la parte redazionale si riferisce alla drag along (e non alla bring)
Ciao Chiara, ritengo che la clausola sia corretta in quanto viene attribuito al terzo acquirente il potere di decidere se acquistare o meno la quota di minoranza.