Il conflitto di interessi dell’Amministratore di sostegno

da | Dic 14, 2020

Nell’ambito della volontaria giurisdizione, il conflitto di interessi è da ravvisarsi nei casi in cui tra rappresentante (amministratore di sostegno in questo caso) e amministrato-beneficiario vi sia un contrapposizione di interessi attuale e, idonea, a procurare un danno patrimoniale alla sfera giuridica dell’amministrato. Non rileva in alcun modo un conflitto di natura morale, come nel […]

Nell’ambito della volontaria giurisdizione, il conflitto di interessi è da ravvisarsi nei casi in cui tra rappresentante (amministratore di sostegno in questo caso) e amministrato-beneficiario vi sia un contrapposizione di interessi attuale e, idonea, a procurare un danno patrimoniale alla sfera giuridica dell’amministrato. Non rileva in alcun modo un conflitto di natura morale, come nel caso in cui vi sia una contrapposizione, derivante da interessi non coincidenti, che si rifletta sulla sola sfera degli affetti o personale. Il conflitto di interessi dovrà essere valutato dal Giudice Tutelare in concreto, avendo riguardo alla situazione patrimoniale dell’amministrato e al danno che potrebbe derivare dal compimento di un determinato atto, avente comunque contenuto patrimoniale.

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Chi può rilevare il conflitto di interessi?

La situazione di conflitto di interessi dell’amministratore di sostegno, nei confronti dell’amministrato, può essere rilevata dal beneficiario stesso, ove il decreto di nomina abbia individuato una residua capacità di agire, dal pubblico ministero, ovvero dai soggetti di cui all’art. 406 c.c. (che richiama a sua volta l’art. 417 c.c.). La domanda, volta all’adozione degli opportuni provvedimenti, va presentata al Giudice Tutelare del Tribunale del luogo ove l’amministrato ha il proprio domicilio.

Il Notaio, incaricato di rogare un atto notarile relativo al patrimonio del beneficiario di amministratore di sostegno, è soggetto idoneo a presentar il ricorso?

Sì, infatti il Notaio, ai sensi dell’art. 1 Legge Notarile, ha facoltà di sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, e può presentare il ricorso al Giudice Tutelare per l’adozione degli opportuni provvedimenti allorquando ravvisi un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, ma solo se tale conflitto di interessi riguardi l’atto per il quale è stato richiesto. In ogni altro caso, ovvero quando il conflitto di interessi prescinda dall’atto notarile di cui il Notaio è stato richiesto, la legittimazione attiva alla presentazione del ricorso è limitata ai soggetti indicati nell’art. 410 co. 2 c.c..

Quali provvedimenti può adottare il Giudice Tutelare, in caso di conflitto di interessi?

La competenza del Giudice Tutelare, in tali casi, è esclusiva ai sensi dell’art. 411 c.c., e questi può disporre con decreto la nomina di un curatore speciale per il compimento di un singolo atto, ovvero, nei casi di definitiva situazione di conflitto, che renda inidoneo l’amministratore di sostegno a provvedere in modo perdurante agli interessi dell’amministratore, il Giudice Tutelare, può provvedere alla sua revoca, ai sensi dell’art. 413 c.c..

Quali atti può compiere il curatore speciale e a quali obblighi è soggetto?

Il curatore speciale potrà compiere gli atti per i quali sia stato nominato, mentre ogni altro atto sarà a lui precluso. A seguito del compimento dell’atto, egli dovrà provvedere a relazionare il Giudice Tutelare relativamente all’attività svolta, con apposita richiesta di inserimento nel fascicolo dell’amministrazione, trattenuto presso il Registro delle Tutele della Cancelleria del Tribunale ove la procedura di nomina dell’amministrazione di sostegno è stata avviata.

È possibile conoscere il nome del curatore speciale?

Sì, presso la Cancelleria del Tribunale è depositato il fascicolo delle amministrazioni di sostegno. La nomina del curatore speciale, a differenza della nomina dell’amministratore di sostegno non è annotata a margine dell’atto di nascita e, quindi, l’unico modo di conoscere chi sia e quali atti abbia compiuto il curatore speciale, è quello di accedere al fascicolo dell’amministrazione presso la Cancelleria del Tribunale. Sarà sufficiente pagare i diritti di consultazione e, per conoscerne il costo, è sufficiente inoltrare apposita richiesta alla Cancelleria competente.

Il Giudice Tutelare può provvedere alla revoca dell’amministratore di sostegno?

Sì e anche d’ufficio (senza apposita domanda) ai sensi dell’art. 413 co. 4 c.c.. Il Giudice Tutelare può – infatti – iniziare d’ufficio il procedimento per la revoca, allorquando ravvisi la necessità di una diversa protezione in favore dell’amministratore: essa viene avviata quando il beneficiario di amministrazione di sostegno abbia necessità di una forma di protezione più incisiva, quale ad esempio l’interdizione. Nelle more del procedimento per la revoca dell’amministratore, perché ritenuto inidoneo all’ufficio in quanto tale, o in quanto la misura dell’amministrazione di sostegno sia essa stessa insufficiente per la tutela dell’amministratore, il Giudice Tutelare nomina un curatore speciale.

Il curatore speciale ha funzioni anche relative alla cura della persona dell’amministrato?

Non di regola, infatti, il curatore speciale, può compiere singoli atti per i quali sia stato nominato, come nel caso in cui l’amministratore di sostegno sia in conflitto di interessi con l’amministrato, e, quindi, la sua attività è limitata al compimento dei soli atti giuridici dispositivi. Tuttavia, come nel caso sopra indicato della revoca dell’amministratore di sostegno per mala gestio, egli, sulla base di quanto indicato nel decreto di nomina, potrà rimanere in carica fino alla nomina del nuovo amministratore di sostegno, ed eccezionalmente sarà investito di un ufficio non avente carattere di mera occasionalità, pur essendo comunque temporaneo.

Può essere impugnato il provvedimento di revoca dell’amministratore di sostegno?

Il decreto motivato con cui il Giudice Tutelare dispone la revoca dell’amministratore di sostegno è reclamabile avanti alla Corte di Appello e, i provvedimenti di quest’ultima autorità, sono a loro volta ricorribili in Cassazione ai sensi dell’art. 720-bis c.p.c..

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