inventario eredità

L’inventario di eredità

La competenza notarile in tema di inventario discende dall’art. 1 co. 2 n. 4b della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, e, dall’art. 769 c.p.c, e rappresenta una delle competenze classiche del Notaio, che si estende anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge, ovvero ai c.d. Verbali di constatazione volontari[1].

Di seguito si analizzerà l’ipotesi più ricorrente nella prassi, ovvero quella dell’inventario di eredità beneficiata, normata diffusamente dal codice civile, disciplina a cui il codice civile rinvia anche con riferimento ad altre ipotesi di inventario previste dalla Legge, ex art. 777 c.p.c.

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Quando si procede a un inventario?

Le ipotesi in cui il Notaio è chiamato ad erigere un inventario per Legge sono, tra le altre, l’inventario di eredità, in caso di accettazione beneficiata, ai sensi dell’art. 484 c.c., l’inventario di eredità giacente ai sensi dell’art. 529 c.c., l’inventario nei casi di assenza o morte presunta ai sensi degli artt. 52 e 64 c.c e l’inventario redatto dall’usufruttuario ai sensi dell’art. 1002 c.c.

I soggetti che possono richiederne la redazione solo coloro i quali hanno interesse all’inventario stesso, e in particolare, nel caso di accettazione con beneficio di inventario, lo stesso erede accettante. Un terzo estraneo, che non abbia alcun interesse attuale ma solo potenziale, o per mera curiosità, non può chiedere la redazione dell’inventario, asserendo, ad esempio, di voler conoscere il contenuto dell’eredità stessa: ai sensi dell’art. 100 c.p.c il richiedente deve avere interesse a ottenere un risultato utile giuridicamente.

Chi può redigere l’inventario?

La competenza del Notaio è concorrente con quella del cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione del defunto, del quale si procede all’accettazione di eredità con beneficio d’inventario. La competenza del Notaio è prevista anche oltre agli inventari previsti dalla Legge, in forza della previsione dell’art. 1 L.N.

È possibile scegliere direttamente il Notaio, senza adire il Tribunale?

Sì, la L. 10/2012 ha modificato l’art. 769 c.p.c ed ha consentito la nomina diretta del Notaio allorquando non siano stati apposti i sigilli all’eredità. Il procedimento di nomina, quindi, si limita all’accettazione del preventivo scritto che il Notaio incaricato avrà fornito e alla sottoscrizione dell’incarico professionale.

Chi deve essere avvisato circa le operazioni inventariali?

Ai sensi dell’art. 771 c.p.c devono essere avvertiti il coniuge superstite, gli eredi legittimi presunti, l’esecutore testamentario, se nominato dal defunto con testamento e i creditori che abbiano fatto richiesta della rimozione dei sigilli.

Cosa succede in caso di mancato avviso?

In caso di mancato avviso dei soggetti di cui sopra, nel termine di almeno tre giorni prima dall’inizio dell’inventario, l’inventario sarà loro inopponibile, e quindi il contenuto dell’inventario medesimo non avrà efficacia fino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 c.c. e i soggetti non avvisati ne possono respingere il contenuto[2].

È obbligatorio lo stimatore?

No, la presenza di uno stimatore non è obbligatoria ma certamente opportuna. Il Notaio può richiederne la presenza e l’ausilio, il cui costo sono a carico della parte, quando non sia in grado di determinare il valore dei beni mobili facenti parte del patrimonio da inventariare.
Tale circostanza, anzi, rappresenta la prassi, in quanto il Notaio potrebbe avere scarsa conoscenza del valore dei beni mobili, e in particolar modo con riguardo a preziosi e affini.

Chi sceglie lo stimatore?

Lo stimatore è scelto, per prassi, dalle parti e viene nominato dal Notaio in principio all’inventario, o, in taluni casi anche direttamente dal  Tribunale, ai sensi dell’art. 773 c.p.c. All’atto della nomina dovranno essere verificate le qualifiche professionali del medesimo stimatore, al fine di poterne valutare l’idoneità allo svolgimento dell’incarico conferitogli.

Possono essere omessi dei beni dall’inventario?

No, l’inventario del Notaio deve “fotografare” i beni caduti in successione nella loro integralità. Tuttavia, il pubblico ufficiale potrà ricevere le dichiarazioni delle parti partecipanti all’inventario, volte a contestare la titolarità di determinati beni rinvenuti nel patrimonio del defunto o nei locali inventariati, il tutto ai sensi dell’art. 775 c.p.c. Nella prassi, comunque, allorquando si rinvengano beni mobili di nullo valore, il Notaio, previa consultazione dello stimatore, potrà compierne una descrizione solo sommaria. È il caso di depositi o magazzini ove il defunto abbia raccolto o depositato cianfrusaglie o chincaglierie.

Cosa succede in caso di omissione di beni dall’inventario, per mala fede dell’erede?

Se l’erede che accetta con beneficio di inventario, occulta, tace o cela beni ricompresi nel patrimonio del defunto al fine di evitare il loro rinvenimento e quindi la relativa inventariazione, decade dal beneficio di inventario, e quindi risponderà dei debiti ereditari ultra vires hereditatis, quindi, anche con beni del proprio patrimonio personale.
È chiaro, infatti, che, accedendo ai locali di proprietà del defunto o che il defunto abitava stabilmente al momento del decesso, non sia consentito al Notaio conoscere se il medesimo possedeva altri beni depositati altrove. Pertanto, prima della chiusura delle operazioni inventariali, il Notaio rogante chiederà agli intervenuti di confermargli l’inesistenza di altri beni da inventariare, ammonendoli delle conseguenze per il caso di dichiarazioni false o reticenti.

Cosa succede nel caso di rinvenimento di un testamento olografo?

Qualora al momento del sopralluogo venisse rinvenuto un testamento, il Notaio procede alla pubblicazione seduta stante, se sia anche in possesso dell’estratto per riassunto dell’atto di morte. Altrimenti, rinvierà la pubblicazione del testamento a successivo momento, previa descrizione del documento rinvenuto, e, se del caso, con l’accordo dei partecipanti all’inventario lo tratterrà custodendolo fiduciariamente fino al momento della pubblicazione stessa.

E nel caso di rinvenimento di un’arma?

Qualora nel corso dell’inventario il Notaio rinvenga un’arma, sia che essa sia funzionante sia che si tratti di armi antiche o artistiche non “in uso”, egli dovrà comunicare immediatamente l’esistenza della stessa, anche telefonicamente, mediante comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza o alla più vicina Caserma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 20 co. 5 L. 110/1975. Le armi rinvenute non vanno rimosse o alterate in alcun modo e, se l’erede non è titolare di porto d’armi, dovrà consegnare le armi stesse alle autorità, previa inventariazione.

È possibile proseguire l’inventario in più sedute?

Certo. Nella prassi tale evenienza è particolarmente sentita, quando sia necessario inventariare beni in più luoghi, oppure quando, per la lunghezza delle operazioni inventariali, causata dalla mole dei beni rinvenuti all’interno delle proprietà del de cuius, non sia possibile in un’unica seduta concludere la descrizione e la valutazione dei beni medesimi.

Che efficacia ha l’inventario?

L’inventario ha la medesima efficacia di qualsiasi atto pubblico, quindi, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso dell’esistenza dei beni inventariati all’interno del patrimonio oggetto del verbale, nel momento in cui esso viene redatto dal pubblico ufficiale.

L’inventario è pubblico?

Sì. Come ogni atto pubblico rogato dal Notaio, chiunque ne può richiedere copia conforme al Notaio rogante, pagandone i relativi diritti. Il verbale di inventario, poi, è soggetto a pubblicità mediante inserzione del registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del Tribunale ove si è aperta la successione, ovvero il Tribunale del luogo ove il defunto aveva l’ultimo domicilio.

Quali sono i costi dell’inventario?

Il verbale di inventario sconta l’imposta di bollo di euro 45, e l’imposta di registro di euro 200, oltre i costi necessari per l’inserzione del verbale medesimo presso il Registro delle successioni. Naturalmente, il costo complessivo varia a seconda della natura dei beni da inventariare e del tempo materialmente necessario al Notaio per compiere tutte le operazioni inventariali.
È sempre opportuno avere un preventivo colloquio con il proprio Notaio di fiducia al fine di valutare l’opportunità della procedura dal punto di vista economico e la complessità della stessa.

[1]In tal senso anche lo Studio 283-2012/C del Consiglio Nazionale del Notariato, a firma di Ernesto Fabiani.

[2]App. Roma 23 febbraio 1982 in Giust. Civ. 82, I, 1636.