Cos’è il testamento biologico?

da | Mar 1, 2020

Quando si parla di testamento biologico o di biotestamento si fa riferimento alla legge del 2018 che ha istituito le DAT, le disposizioni anticipate di trattamento che, secondo un’indagine della Vidas, sono conosciute solo da un italiano su cinque. Ma cosa dice la legge? Quali documenti sono necessari? Serve il notaio? Proviamo a fare un […]

Quando si parla di testamento biologico o di biotestamento si fa riferimento alla legge del 2018 che ha istituito le DAT, le disposizioni anticipate di trattamento che, secondo un’indagine della Vidas, sono conosciute solo da un italiano su cinque. Ma cosa dice la legge? Quali documenti sono necessari? Serve il notaio? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

La Fonte Normativa

La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 con decorrenza 1 gennaio 2018 ha istituito una Banca Dati delle Disposizioni anticipate di Trattamento (c.d. D.A.T.), presso il Ministero della Salute, e il 17 gennaio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 168/2019 recante il Regolamento concernente la Banca dati Nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento, in vigore dall’1 febbraio 2020.

testamento biologico notaio

Detta Banca Dati accentrata sarà finalizzata a consentire il facile reperimento da parte del medico curante delle volontà terapeutiche del paziente, in modo da consentire l’esecuzione delle stesse. Esse sono le dichiarazioni rese in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, con cui si possono esprimere le proprie volontà, a seguito di adeguata informazione del medico curante in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti.

Le Disposizioni anticipate di Trattamento sono revocabili?

Si, come per il testamento, di cui una delle caratteristiche fondamentali è appunto la revocabilità, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della L. 219/2017 ogni persona ha “il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al  comma 4  il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento”. Oltre a ciò, è sempre possibile, in forma orale e nell’imminenza del trattamento terapeutico, qualora vi fosse la necessità di esprimere un diverso consenso rispetto a quello precedentemente reso, comunicare al proprio medico curante le proprie disposizioni, a seguito di un consenso informato.

Una persona interdetta o inabilitata può esprimere il proprio consenso in relazione alle DAT?

Una persona interdetta non può esprimere il proprio consenso in relazione alle D.A.T., analogamente a quanto previsto dall’art. 591, comma 2, n. 2, c.c., secondo cui l’interdetto non ha la capacità per disporre con testamento. Il consenso in questo caso verrà prestato, ai sensi dell’art. 3, comma, 3 della Legge, dal tutore, sentito, ove possibile l’interdetto medesimo. L’inabilitato invece, può esprimere il proprio consenso in relazione al trattamento per quanto riguarda le D.A.T., con l’aiuto del proprio curatore. Quanto al beneficiario di amministrazione di sostegno, la sua capacità in ordine alla D.A.T. Va valutata tenuto presente il grado di incapacità e il contenuto del decreto di nomina del Giudice Tutelare che ha disposto l’apertura della procedura di volontaria giurisdizione.

Il minore di età può sottoscriverle?

Anche in questo caso, analogamente alla norma in tema di capacità di testare, il minore non può esprimere il proprio consenso tramite D.A.T., ma ai sensi dell’art. 3, comma, 2 della Legge, i genitori o il tutore, possono esprimere il consenso tenuto presente la volontà del minore, la sua età ed il suo grado di maturità.

I malati affetti da patologia invalidante possono esprimere il loro consenso?

Certo. Nel caso di difficoltà di comunicazione è possibile, sfruttando le tutele già previste dalla Legge Notarile, che la volontà della persona affetta da minorità possa essere espressa non solo a mezzo di interprete ma anche  attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare (ad esempio un sintetizzatore vocale).

Il medico è vincolato dalle DAT?

Il medico curante è tenuto al rispetto delle D.A.T salvo che non si tratti di disposizioni palesemente incongrue, anche tenuto conto delle condizioni attuali del paziente, o sussistano al momento dell’incapacità terapie mediche non prevedibile all’atto della sottoscrizione delle disposizioni anticipate di trattamento.

Posso nominare una persona che decida per me?

Quando si ritenga di non poter esprimere un consenso sufficientemente dettagliato già ora per il momento del futuro bisogna è possibile nominare un fiduciario, purché sia persona maggiorenne e capace di agire, ovvero una persona che ai sensi dell’art. 5, comma 4 della predetta Legge, esprima il consenso ai fini della pianificazione condivisa delle cure. L’accettazione del fiduciario deve avvenire in forma scritta, e non vi è un limite temporale per l’accettazione, che può avvenire anche successivamente alla designazione. Il fiduciario può sempre rinunciare all’incarico. Tali azioni devono comunque essere inviate con apposito modulo presso la Banca Dati Nazionale istituita con il Regolamento.

La forma delle DAT

A norma dell’art. 4, comma 6, le DAT devono essere redatte (salvo che in casi di urgenza) alternativamente per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Le D.A.T possono essere redatte anche per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza e il Comune provvederà all’invio presso la Banca Dati nazionale.

È necessario l’intervento del Notaio?

La competenza del Notaio in tema di ricezione delle disposizioni anticipate di trattamento (o più comunemente testamento biologico) è concorrente con quella dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza. Tuttavia l’attività del Notaio, per il suo peculiare ed esclusivo ruolo in materia di pianificazione successoria, è quanto mai opportuna al fine di valutare in maniera precisa le esigenze del cittadino. Le D.A.T ricevute dal Notaio sono esenti dall’obbligo di registrazione, nonché dall’imposta di bollo e da ogni altra tassa ai sensi dell’art. 4, comma, 6, della predetta Legge, e, se redatte per scrittura privata autenticata, possono essere rilasciate in originale, anche se prudenzialmente, essendo l’elencazione dell’art. 70 Legge Notarile da intendersi come tassativa, se ne consiglia la tenuta a raccolta. Il costo della sottoscrizione delle D.A.T. Davanti al Notaio può variare a seconda della tipologia di consulenza prestata, e dall’approfondimento della tematica trattata, anche tenuto presente gli eventuali profili successori.

La dichiarazione è immediatamente efficace?


Sì, ed è immediatamente reperibile nella Banca dati in quanto il Notaio provvederà ai sensi dell’art. 3 co. 3 del Regolamento a inviare senza indugio a mezzo di apposito modulo elettronico contenuto nel disciplinare tecnico allegato al citato regolamento. Pertanto, già nei giorni immediatamente successivi, il medico curante potrà essere a conoscenza di tale dichiarazione.

Mi sono recato dal Notaio prima dell’entrata in vigore del Regolamento, la mia dichiarazione sarà registrata?


Sì, la dichiarazione ricevuta da un Notaio prima dell’entrata in vigore del Regolamento dovrà essere inviata da parte del Notaio entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento.

Che documenti servono per esprimere le DAT?

È opportuno, sebbene non obbligatorio, consegnare al Notaio la dichiarazione del medico curante di aver informato adeguatamente il paziente circa i trattamenti sanitari eseguibili in caso di malattia degenerativa od invalidante, affinché il Notaio possa accertarsi che il cittadini esprima un consenso informa in relazione alle c.d. D.AT.

Altre fonti:
Videoforum del Notariato

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7 Commenti

  1. livio zagnagnoli

    Nel 2001 scompare l’ultimo genitore superstite, unico proprietario di un appartamento. I 3 figli succedono, con regolare procedura, rispettivamente le seguenti quote indivise dell’immobili/appartamento: 1/3 Lucilla , 1/3 Terzilla, 1/3 Basilio.
    Lucilla, benchè non vi fosse alcun diritto nascente da testamento, essendo nubile al fianco della madre, prosegue ad abitare l’appartamento con tacito assenso dei fratelli Terzilla e Basilio. Lucilla adempie nel corso di questi 20 ad ogni manutenzione, tassazione, ecc completamente di sua tasca.
    Basilio, a decorrere dal 1990 vive in Brasile ove ha una fiorente attività d’impresa, una moglie e 4 figli e un cospicuo patrimonio immobiliare ESCLUSIVAMENTE sul territorio del Brasile (fatto salvo la quota di 1/3 dell’appartamento in Italia). Nel 2004 Basilio muore ma gli eredi (Moglie e 4 figli) provvedono esclusivamente alla successione dei patrimoni in Brasile (senza nulla registrare in relazione all’ 1/3 suddetto). Nel 2007 muore anche la moglie di Basilio…e cosi’, per la seconda volta, il ceppo di famiglia migrata in Brasile, discendenti di Basilio, provvedono per l’appunto i 4 figli, esclusivamente alla gestione della successione dei beni e patrimoni di diritto brasiliano, tralasciando per la seconda volta di addivenire alle doverose registrazioni successorie della “famosa quota di 1/3” dell’ appartamento (stimabile in circa 100.000 euro di valore).
    Le sorelle, Lucilla e Terzilla, anziane ed ancora proprietarie delle loro primordiali quote (1/3 cad.una) cosa possono fare per far si che venga regolarizzata l’intricata situazione della quota di 1/3 indiviso del povero fratello scomparso ancora nel 2004? I successori di Basilio sono Cittadini Brasiliani e non pare nutrano il benche minimo interesse nel dirimere la situazione.

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  2. Monica

    Zio morto ,la cugina mia ha la stessa parentela è nipote come me ,ma ha detto senza mostrare documento alcuno che prima di morire lo zio non poteva scrivere di conseguenza lei ha redatto il testamento olografo voluto dallo zio stesso. Io però ho avuto notizia da un postino che suddetto zio sino all’ultimo scriveva a parenti manualmente. Come mi devo comportare per avere la mia quota testamentaria? Grazie

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    • Guido Brotto

      Se esiste un testamento valido (ossia scritto di pugno dallo zio), dovete procedere alla pubblicazione del testamento.
      Nel caso il suo nome non sia presente, non avrà diritto all’eredità
      GB

  3. PATRIZIA

    lA RINGRAZIO

    Rispondi
  4. PATRIZIA

    Buonasera siamo due coniugi senza figli che dovendo redigere testamento olografo volevano ancuni consigli in merito:
    – Va redatto da ciascuno su fogli differenti?
    – Vorremmo nominare erede universale il rispettivo coniuge, oltre ad alcuni legatari specificando generalita’ e beni nel
    testamento.
    – Ci siamo posti il quesito su come escludere Fratello Sorella e Nipoti da parte del marito, in caso di morte congiunta.
    – Sarebbe valido aggiungere su ciascun testamento la seguente frase: ” Nel caso in cui al momento del presente
    testamento
    mia moglie/marito fosse deceduto lascio tutti i miei beni al Sig ….(cognato e nipoti)
    Grazie

    Rispondi
    • PATRIZIA

      Buonasera siamo due coniugi senza figli che dovendo redigere testamento olografo volevano ancuni consigli in merito:
      – Va redatto da ciascuno su fogli differenti?
      – Vorremmo nominare erede universale il rispettivo coniuge, oltre ad alcuni legatari specificando generalita’ e beni nel
      testamento.
      – Ci siamo posti il quesito su come escludere Fratello Sorella e Nipoti da parte del marito, in caso di morte congiunta.
      – Sarebbe valido aggiungere su ciascun testamento la seguente frase: ” Nel caso in cui al momento del presente
      testamento
      mia moglie/marito fosse deceduto lascio tutti i miei beni al Sig ….(cognato e nipoti)
      Grazie

    • Fabrizio Noto

      Buongiorno,
      i testamenti vanno redatti su fogli distinti, potete tranquillamente nominare erede universale il coniuge, escludendo dalla successione i fratelli e i loro figli.
      La invito comunque a rivolgersi al Suo notaio di fiducia per approfondire le tematiche.
      FN

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