Abbandono della proprietà immobiliare: suona l’allarme

da | Feb 5, 2019

Articolo pubblicato in data 4 febbraio 2019 sul Giornale di Lecco: “Non sono trascorsi quattro anni da quando, proprio dalle colonne di questo giornale (1 settembre 2014 “Abbandonare il proprio immobile: è una soluzione?”) si paventò il ricorso ad una forma estrema di protezione da parte del cittadino, esasperato dal deterioramento della situazione legata al […]

problemi legaliArticolo pubblicato in data 4 febbraio 2019 sul Giornale di Lecco:

“Non sono trascorsi quattro anni da quando, proprio dalle colonne di questo giornale (1 settembre 2014 “Abbandonare il proprio immobile: è una soluzione?”) si paventò il ricorso ad una forma estrema di protezione da parte del cittadino, esasperato dal deterioramento della situazione legata al possesso di immobili. Parlammo dell’abbandono, da parte dei legittimi proprietari, di quote di fabbricati, di terreni ormai privi di valore economico. Inquilini che non pagano, manutenzioni onerose, un sistema fiscale che non consente non solo di detrarre tali spese, ma che assoggetta ad imposizione rendite non riscosse: sono tutti fattori che scoraggiano il cittadino che si sente necessitato ad adottare soluzioni estreme. Tale sicuramente è la “rinunzia” alla proprietà. Di cosa si tratta esattamente? Senza entrare in dettagli eccessivamente tecnici, viene in considerazione l’atto unilaterale del proprietario che manifesta la propria volontà di abbandonare il bene, senza trasmetterlo ad altri. Poiché l’art. 827 del codice civile stabilisce che “i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato”, ne discende che, una volta espressa la rinunzia, l’immobile diventato “vacante” in quanto abbandonato diviene di proprietà statale. Bene: dove sta la novità? L’Avvocatura dello Stato (che è un organo dello Stato al quale sono assegnati compiti di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi) ha espresso un parere proprio sull’argomento (prot. N.137950 del 14 marzo 2018), ponendo in evidenza non solo l’attualità del tema, ma anche le questioni che potrebbero sorgere. Questi problemi potrebbero, in casi estremi, causare addirittura la nullità dell’atto di rinuncia. Ciò significherebbe che la proprietà del bene è rimasta in capo a colui che aveva espresso la volontà di abbandonare l’immobile. Infatti un atto nullo non produce nessun effetto. Si pensi a chi avesse seppellito rifiuti tossici o radioattivi e poi pretendesse di disfarsi del terreno rinunziando alla proprietà. Oppure ancora ad un’area soggetta a dissesto idrogeologico, che pertanto necessita di opere di riparazione e di messa in sicurezza. Cosa dire poi del semplice fabbricato che, magari lungamente disabitato, abbia l’esigenza di lavori di manutenzione straordinaria? Le conseguenze della concreta situazione, in ciascuna di queste ipotesi, sono assai pesanti. Nel primo caso che abbiamo prospettato, vengono certamente in considerazione condotte criminose assai pericolose anche per la salute pubblica. Nelle altre ipotesi, sia pure con sfumature differenti, occorre invece considerare l’obbligo di custodia che fa capo ad ogni proprietario ai sensi dell’art. 2051 codice civile. Secondo la norma citata “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Non posso dunque lasciare che la mia casa si degradi al punto tale da far cadere per strada il cornicione del tetto. Se mi comporto in questo modo, poi ne pago le conseguenze, dovendo risarcire il danno causato. Quanto detto serve per meglio comprendere l’aspetto delicato: se la rinunzia alla proprietà del bene venisse fatta per sfuggire a obblighi di legge oppure per scopi delittuosi, il relativo atto sarebbe irrimediabilmente nullo e privo di effetti. E se invece rinunzio solo perché sono stufo di pagare le tasse? I notai sono stati avvisati della delicatezza di questa situazione con un’apposita nota del Ministero della Giustizia, ma si è mosso addirittura l’Ufficio che si prende cura dei beni dello Stato. Detto, fatto: mi è capitato di aver stipulato un atto di questo genere proprio alcuni mesi orsono. Non mi attendevo proprio, però, di venire contattato direttamente dall’Agenzia del Demanio. Dall’altra parte del telefono, un Funzionario mi ha domandato con gentilezza se, prima di stipulare l’atto di rinunzia avessi controllato che il terreno oggetto di rinunzia non avesse speciali problematiche; se, in particolare, mi fossi accertato in loco dell’inesistenza di sversamenti di rifiuti tossici o comunque pericolosi. Ripresomi dallo stupore, ho replicato facendo altrettanto gentilmente presente che il notaio non si occupa dell’effettuazione di sopralluoghi sul posto, compito proprio di altre pubbliche autorità, nelle stesse ricompresa la stessa Agenzia del Demanio. Naturalmente questo non significa che il notaio si disinteressi acriticamente di vagliare le circostanze in cui può maturare o intervenire un atto inusuale come la rinunzia alla proprietà, dovendo segnalare le ipotesi che fossero sospette. Rimane in ogni caso l’amaro in bocca: sarebbe forse il caso che lo Stato si occupasse di favorire condizioni oggettive diverse in cui il cittadino pensi, invece che a disfarsi dei beni, a prendersene gelosamente cura. In fondo “bene” dovrebbe voler “buono”. E il buono lo tengo, non lo butto. Daniele Minussi notaio.”

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